Regolamento del Centro di Documentazione
Il regolamento del Centro di Documentazione (CdD) della Sezione Oltrarno dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è costituito dai seguenti nove articoli:
Art. 1 - E' istituito presso l’ANPI Sezione Oltrarno un Centro di Documentazione (CdD) finalizzato:
a. ad acquisire le pubblicazioni e la documentazione d’archivio in modo sistematico, garantendone il continuo aggiornamento;
b. a mettere le pubblicazioni acquistate e i documenti raccolti a disposizione della cittadinanza, dei docenti, dei ricercatori, degli studenti e delle forze sociali e politiche, fornendo assistenza qualificata per la loro consultazione
c. a promuovere ricerche ed elaborati per la diffusione della conoscenza e dei valori della Resistenza
d. a mantenere rapporti e sviluppare collaborazioni con organizzazioni ed istituti culturali del territorio cittadino, con particolare riferimento all’Otrarno, ma anche con il resto d’Italia e all'estero
Art. 2 - Il CdD è guidato da un referente designato dal Comitato della Sezione Oltrarno che coordina un Gruppo di volontari a cui è delegata la gestione delle attività necessarie al suo funzionamento
Art. 3 - Per svolgere attività che richiedono una specifica competenza tecnica o professionale, specialmente di carattere bibliografico e catalografico, CdD si può avvalere di persone di fiducia a cui affida incarichi e consulenze che possono essere rimunerate
Art. 4 - Il CdD è aperto negli orari di apertura della Sezione ANPI Oltrarno e in altri momenti previo appuntamento
Art. 5 - Le pubblicazioni che fanno parte delle raccolte del CdD possono essere consultate nella sede della Sezione ANPI Oltrarno e affidate, a chi ne fa richiesta, in prestito domiciliare per un mese, salvo proroghe
Art. 6 - Non sono dati in prestito i documenti dell’Archivio storico e le pubblicazioni che, a giudizio degli operatori del CdD, non possono lasciare la sede della Sezione ANPI Oltrarno
Art. 7 - Per usufruire del prestito a domicilio è necessario depositare le proprie generalità e il proprio recapito
Art. 8 - Sono consentite riproduzioni di testi se non danneggiati e nei limiti consentiti dalle norme di legge sul diritto d’Autore
Art. 9 - Utilizzando la strumentazione messa a disposizione dalla Sezione ANPI Oltrarno è consentito l’accesso ad Internet depositando le proprie generalità e solo ai fini di consultazione, ma non per immettere dati e contenuti nel Web.
Firenze, 15 dicembre 2009